Descrizione
Che ai sensi dell’art. 74 della Legge n. 151 del 26 marzo 2001 l’istanza per ottenere L’ASSEGNO DI
MATERNITA’ per l’anno 2025 va presentata ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI MESI 6
DALLA DATA DI NASCITA DEL FIGLIO/A.
L’assegno mensile di maternità da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2025 per le nascite, gli
affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, alle donne residenti, cittadine italiane,
comunitarie, extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno o cittadine straniere in possesso
dello status di rifugiato politico, che non beneficiano di altra tutela economica della maternità da parte
dell’INPS o di altri enti previdenziali, se spettante nella misura intera è pari ad € 407,40 mensili.
Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica
equivalente (I.S.E.E.) è pari ad € 20.382,90.
All’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:
A cura di
Allegati
Contenuti correlati
Ultimo aggiornamento: 27 febbraio 2025, 11:06